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consentita di acquisizioni di capitale) solo nei seguenti settori:
– telecomunicazioni e la stampa;
– Imprese aeree e marittime;
– Energia elettrica e gas;
– Lo sfruttamento del petrolio.
Industriali piuttosto che le Fondazioni possono supportare iniziative considerate di interesse. Lo Stato favorisce gli investimenti in alcune regioni con importanti forme di vantaggi per gli investitori stranieri in termini di imposta, prestiti per investimenti a prezzo scontato di interesse, garanzia statale per gli esportatori
e altri aiuti finanziari. Il governo concede un aiuto finanziario agli investitori stranieri a seconda della posizione geografica degli investimenti, le dimensioni della società di investimento e del settore in cui l’azienda sta investendo.
imponente presenza nel settore aerospaziale l’Italia si distingue nel design, tecnologie e competenze. L’Italia ha molte opportunità di investimento in nuove tecnologie: nanotecnologie, biotecnologie, prodotti ad alta tecnologia, gode di un ambiente favorevole e stimolante per sviluppare progetti Life Science (costi competitivi, norme semplici, di ricerca di eccellenza). L’Italia è anche una piattaforma logistica per il commercio internazionale, con nuovi Investimenti e migliori infrastrutture di trasporto e di telecomunicazione in tutto il Mediterraneo. Infine, l’Italia è tra le prime destinazioni turistiche nel mondo, un settore del valore di circa 70 miliardi di euro l’anno. Il mercato automobilistico è in costante espansione, ed è sempre più apprezzato dai produttori stranieri. L’industria chimica italiana è uno dei settori più dinamici del Paese – con una forte propensione all’innovazione, risorse umane altamente qualificate e le grandi multinazionali che hanno scelto la penisola per avviare la propria attività-. L’Italia è il terzo produttore europeo nel settore chimico e di un attore di primo piano sulla scena mondiale. In un paese in cui i volumi di produzione e consumo di prodotti agro-
alimentari e bevande sono il più grande d’Europa, la tradizione e l’innovazione creano nuove opportunità per conquistare nuovi mercati esteri.
E’ il modello O.C.S.E. a dettarne i contenuti definendo ufficio di rappresentanza la sede fissa in suolo italiano di una società estera che svolga funzioni esclusivamente promozionali e pubblicitarie, di raccolta di informazioni, di ricerca scientifica o di mercato. L’ufficio di mera rappresentanza, quindi, svolge soltanto una funzione preparatoria per la penetrazione dell’impresa straniera sul mercato italiano, non potendo svolgere attività produttive o commerciali.
A questo proposito, dunque, l’ufficio di mera rappresentanza non costituisce, ai fini fiscali, una cd. stabile organizzazione della società estera e pertanto non può essere considerato un soggetto imponibile.>/div>
Per un’ulteriore specificazione occorre spiegare che vi è distinzione tra la filiale di una società estera e sede secondaria: quest’ultima è di norma gestita e rappresentata da un rappresentante stabile, detto institore che conclude affari relativi alla sede secondaria stessa e ne mantiene i rapporti con l’esterno.
Una filiale, invece, è amministrata e rappresentata dalla società estera da cui dipende
Per la normativa italiana sia la sede secondaria che la filiale sono considerate “stabile organizzazione” e quindi sono soggetti imponibili ai fini fiscali.
L’Italia ha una normativa societaria tra le più evolute al mondo. Sommariamente le imprese si distinguono in società di persone (S.n.c. e S.a.s.) e società di capitali (S.r.l. e S.p.A.).
In questa sezione ci occuperemo solo delle società di capitali:
La S.p.A. (Società per Azioni) è una società di capitali dotata di autonomia patrimoniale. La società risponde dei propri debiti con il patrimonio sociale
Il modello si sviluppa secondo il seguente organigramma:
Organi societari
Assemblea dei Soci – È l’organo sovrano della S.p.A., quello nel quale si forma la volontà dei soci, che poi viene realizzata dall’organo amministrativo. L’Assemblea decide con metodo collegiale e le delibere legittimamente assunte dall’Assemblea vincolano tutti i soci.
Organo amministrativo.
È l’organo che gestisce la società senza vincolo dell’Assemblea dei Soci, con esclusione di quegli atti per i quali la legge riserva espressamente la competenza all’Assemblea dei Soci.
La composizione e le funzioni dell’organo amministrativo dipendono dal modello di corporate governance di cui la S.p.A. ha inteso dotarsi. L’organo amministrativo sarà costituito o da un Amministratore Unico ovvero da un Consiglio di Amministrazione (il quale può nominare al suo interno un Amministratore Delegato.
Organo di Controllo
È chiamato Collegio Sindacale ed è l’organo che svolge il controllo sulla gestione della società: se il controllo contabile non viene delegato ad un soggetto esterno- revisore contabile o società di revisione – il Collegio Sindacale può operare anche questo tipo di attività. Ordinariamente il controllo sulla gestione è affidato a un Collegio Sindacale composto da tre o cinque membri
La Società a responsabilità limitata (srl) si presenta come modello societario di più semplice funzionamento di quello di una Società per Azioni: la legge infatti conferisce ai soci fondatori la facoltà di stabilire le caratteristiche, il funzionamento e l’organizzazione sociale, adattandoli alle proprie esigenze concrete.
Recentemente, oltre al modello ordinario, il Codice Civile Italiano ha previsto una ulteriore categoria di SRL: la cosiddetta “Semplificata Srl ( società a responsabilità limitata semplificata ). In questo caso i soci sono persone fisiche, che hanno meno di 35 anni di età.
Capitale sociale e Quote
Il capitale sociale di una S.r.l. non può essere inferiore a 10.000,00, mentre per le SRLs, il capitale non può essere inferiore a 1 euro.
E’ interessante sapere che – differentemente dalle S.p.A.- , è possibile conferire in una S.r.l. anche il valore rappresentato dalle prestazioni di opere o di servizi da parte di uno o più soci.
Organi societari e Corporate Governance
- Assemblea dei Soci – Nelle S.r.l. i soci possono assumere le decisioni loro riservate dalla legge o dall’Atto Costitutivo nel tradizionale metodo collegiale. Tuttavia l’Atto Costitutivo può prevedere che tali decisioni – con esclusione di determinate materie previste dalla legge – siano assunte con “consultazione” o con “consenso scritto”. Di norma l’amministrazione della società è affidata a uno o più soci nominati con decisione dei soci stessi. Pertanto, le S.r.l. possono essere amministrate da un Amministratore Unico o da una pluralità di Amministratori raccolti nel Consiglio di Amministrazione. La legge non prevede come obbligatoria la presenza di un organismo di controllo per le Srl, quindi la nomina di tale organo è facoltativa. Tuttavia la presenza di un organo di controllo o del revisore obbligatoria ricorrendo taluni limiti dimensionali.
L’Italia ha una normativa societaria tra le più evolute al mondo. Sommariamente le imprese si distinguono in società di persone (S.n.c. e S.a.s.) e società di capitali (S.r.l. e S.p.A.).
In questa sezione ci occuperemo solo delle società di capitali:
La S.p.A. (Società per Azioni) è una società di capitali dotata di autonomia patrimoniale. La società risponde dei propri debiti con il patrimonio sociale
Il modello si sviluppa secondo il seguente organigramma:
Organi societari
Assemblea dei Soci – È l’organo sovrano della S.p.A., quello nel quale si forma la volontà dei soci, che poi viene realizzata dall’organo amministrativo. L’Assemblea decide con metodo collegiale e le delibere legittimamente assunte dall’Assemblea vincolano tutti i soci.
Organo amministrativo.
È l’organo che gestisce la società senza vincolo dell’Assemblea dei Soci, con esclusione di quegli atti per i quali la legge riserva espressamente la competenza all’Assemblea dei Soci.
La composizione e le funzioni dell’organo amministrativo dipendono dal modello di corporate governance di cui la S.p.A. ha inteso dotarsi. L’organo amministrativo sarà costituito o da un Amministratore Unico ovvero da un Consiglio di Amministrazione (il quale può nominare al suo interno un Amministratore Delegato.
Organo di Controllo
È chiamato Collegio Sindacale ed è l’organo che svolge il controllo sulla gestione della società: se il controllo contabile non viene delegato ad un soggetto esterno- revisore contabile o società di revisione – il Collegio Sindacale può operare anche questo tipo di attività. Ordinariamente il controllo sulla gestione è affidato a un Collegio Sindacale composto da tre o cinque membri
La Società a responsabilità limitata (srl) si presenta come modello societario di più semplice funzionamento di quello di una Società per Azioni: la legge infatti conferisce ai soci fondatori la facoltà di stabilire le caratteristiche, il funzionamento e l’organizzazione sociale, adattandoli alle proprie esigenze concrete..
Recentemente, oltre al modello ordinario, il Codice Civile Italiano ha previsto una ulteriore categoria di SRL: la cosiddetta “Semplificata Srl ( società a responsabilità limitata semplificata ). In questo caso i soci sono persone fisiche, che hanno meno di 35 anni di età.
Capitale sociale e Quote
Il capitale sociale di una S.r.l. non può essere inferiore a 10.000,00, mentre per le SRLs, il capitale non può essere inferiore a 1 euro.
E’ interessante sapere che – differentemente dalle S.p.A.- , è possibile conferire in una S.r.l. anche il valore rappresentato dalle prestazioni di opere o di servizi da parte di uno o più soci.
Ovviamente, a seconda della natura della idea di investimento, bisogna tenere presente che per alcune attività occorrono specifiche autorizzazioni preventive relative agli impianti (depuratori, canne di esalazione, autorizzazione a trasporti speciali, bonifiche ambientali, valutazioni di impatto ambientale, rispetto dei beni storici e di pregio artistico etc). ASBF è in grado di garantire assistenza per l’ottenimento delle autorizzazioni e licenze concesse dalla Pubblica Amministrazione.
In Italia è altresì obbligatorio per le società di persone o di capitali recarsi davanti ad un Notaio: egli è un Pubblico Ufficiale, poiché l’atto da lui redatto è un atto pubblico e fa piena prova anche innanzi al Giudice: il Notaio garantisce che il contenuto del suo atto è conforme alla volontà delle parti, volontà che egli ha accertato ed adeguato alle norme di legge garantendo la legalità degli atti che vengono formati davanti a lui.
In ambito societario la legge impone il ricorso all’atto notarile per quegli atti dei quali vuole garantire al massimo grado la legalità, l’identità delle parti e la conformità alla loro volontà. Peraltro, il ricorso al Notaio imposto dalla legge fa sì che le tariffe per i servizi resi dal Notaio siano fissate dalla legge stessa.
